Anche la Corte Costituzionale boccia il rinnovo automatico delle concessioni balneari

Il caso riguarda la legge della Regione Sicilia n. 2/2023 che prevedeva la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo

Anche la Corte Costituzionale boccia il rinnovo automatico delle concessioni balneari

La norme prevedeva anche la proroga del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse alla utilizzazione del demanio marittimo.

Con la sentenza n. 109 depositata il 24 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione.

Secondo il Governo, che aveva impugnato la legge regionale, il legislatore siciliano aveva ecceduto rispetto alle proprie competenze previste dello statuto di autonomia ed aveva violato l’art. 117, comma 1, Cost., che vincola anche il legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’Unione europea assunti dall’Italia.

Nel caso delle concessione balneari, la norma europea di riferimento è la c.d. direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE (nota anche come “direttiva servizi”) «che impone agli Stati membri dell’UE, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex lege».

Secondo il Governo «il differimento al 30 aprile 2023 del termine di cui si tratta, corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, pur avendo la legge statale n. 118/2022 abrogato, per incompatibilità con l’ordinamento unionale, i commi 682 e 683 dell’art. 1 l. n. 145/2018, che prolungavano la proroga fino a quella data, e nonostante le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18/2021, nonché quella della Corte di giustizia dell’Unione europea 20 marzo 2023, in causa C-348/22, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che ha ribadito la contrarietà al diritto UE dei rinnovi automatici delle concessioni aventi ad oggetto l’occupazione del demanio marittimo italiano».

La censura ha colto nel segno. Il Giudice delle Leggi ha rilevato che le norme siciliane avevano di fatto perpetuato il sistema delle proroghe automatiche, già giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. La proroga della possibilità di presentare le domande «finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo».

Da qui, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (Corte cost., sent., 24 giugno 2024, n. 109).

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