Bocciata la normativa sulle ricostruzioni nella fascia costiera della Regione Sardegna

La Consulta ha ritenuto illegittimo ricostruire un edificio demolito sulla costa senza preservarne la conformazione e l'ubicazione originale

Bocciata la normativa sulle ricostruzioni nella fascia costiera della Regione Sardegna

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 del 26 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 130 della legge regionale della Sardegna n. 9 del 2023. Questo articolo, che aveva reintegrato la possibilità di demolire e ricostruire edifici sulla fascia costiera senza conservarne la forma e la posizione originali, è stato ritenuto in contrasto con l'art. 136 della Costituzione.

 

La Corte ha specificato che la regione non può trasferire alle province e alle città metropolitane il potere di sostituire i comuni nella bonifica dei siti inquinati, sottolineando che la disposizione contenuta nell'art. 75 della stessa legge regionale, che permetteva alle province e alle città metropolitane di sostituire il comune nel caso in cui non adempisse agli interventi di bonifica, è stata dichiarata illegittima.

 

È stato chiarito che l'assegnazione del potere sostitutivo alle province e alle città metropolitane per l’attività di bonifica non è conforme alle competenze regionali attribuite dal legislatore statale, poiché questi compiti dovrebbero essere affidati agli enti locali. La Corte ha osservato che tale delega non può essere implicitamente derivata da fonti statali e che il potere di sostituzione attribuito contravviene alle funzioni regionali approvate dalla legge.

 

D'altra parte, la Corte ha stabilito la costituzionalità di un'altra norma della legge regionale della Sardegna che trasferisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane i compiti amministrativi regionali relativi alla procedura di bonifica dei siti di dimensioni ridotte. Tuttavia, le richieste circa la legittimità dell'art. 75 della stessa legge, riguardanti l'assegnazione di funzioni amministrative regionali ai livelli locali per la bonifica dei siti di dimensioni ridotte, sono state considerate infondate.

 

La Corte ha concluso che l'attribuzione di competenze amministrative ai livelli locali per la bonifica dei siti di dimensioni ridotte non viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale, in quanto giustificata dal decreto-legge n. 104 del 2023. Tale decreto consente alla regione di delegare agli enti locali le competenze relative alla complessa procedura di bonifica comune agli articoli 242 e 242-bis del codice ambientale, che include anche la bonifica semplificata dei siti di dimensioni ridotte (Corte Cost. n. 151 del 26 luglio 2024).

 

news più recenti

Mostra di più...