‘Censurata’ la delibera comunale che approva il progetto di opera pubblica ma non considera un ipotesi alternativa
Ilogico non prendere in considerazione una soluzione che preveda un minor sacrificio rispetto a quella approvata dalla pubblica amministrazione

Può essere considerata illegittima, per difetto di motivazione, la delibera del consiglio comunale con cui viene sancita l’approvazione del progetto di opera pubblica (e relativa variante urbanistica), con imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, che si discosti immotivatamente dalla relazione peritale del privato, non specificamente contestata e parimenti satisfattiva degli interessi pubblici di riferimento, con cui si propone una soluzione progettuale con un minor sacrificio rispetto alla localizzazione approvata dall’amministrazione, che, viceversa, risulti maggiormente impattante sul pregio architettonico, sulla possibilità d’uso e sul valore commerciale dei suoli. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 967 del Tar Puglia, depositata il 6 settembre 2024) chiamati a prendere in esame la vicenda posta riguardante l’approvazione di un progetto di opera pubblica che prevedeva la localizzazione del tracciato stradale non già ai margini del compendio immobiliare, come proposto dal privato in ragione delle peculiarità degli immobili interessati (che ricomprendevano tra l’altro una villa storica e un’abitazione), bensì al suo interno, con il risultato di separare la superficie in due aree di quasi pari estensione, con inevitabile compromissione del relativo valore, della funzionalità e dell’affidamento maturato dal privato –che, in ragione della intervenuta decadenza del vincolo quinquennale espropriativo, aveva attivato il procedimento di ritipizzazione dell’area – circa la destinazione dei suoli a verde urbano. Per fare chiarezza, i giudici richiamano le conclusioni peritali, conclusioni da cui emerge chiaramente che il tracciato dell’opera pubblica è destinato a compromettere il pregio architettonico, le possibilità d’uso e, in ultima analisi, il valore commerciale del compendio immobiliare, che viene ad essere scomposto in un due porzioni distinte per effetto della realizzazione di una sede stradale larga circa 14 metri, e che, in alternativa, è individuabile una soluzione progettuale equivalente, che, nelle prospettazioni peritali, non oggetto di specifica contestazione da parte delle amministrazioni, consentirebbe di soddisfare gli interessi pubblici di riferimento, minimizzando l’impatto dell’opera pubblica sulla complessiva funzionalità e sul pregio architettonico del compendio immobiliare. Invece, le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a selezionare l’opzione più gravosa per gli interessi della parte privata non sono state in alcun modo esplicitate. In definitiva, non si comprende per quale ragione il tracciato della strada sia stato localizzato, non già ai margini del compendio immobiliare, come sarebbe stato più appropriato in ragione delle peculiarità degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, bensì al suo interno, con inevitabile compromissione del relativo valore e dell’affidamento maturato dal privato circa la destinazione dei suoli a verde urbano nei termini già indicati nel parere favorevole del ‘Coordinamento Tecnico Interno’.