Cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false: lo Stato non può esigere il pagamento dell’accisa

Punto fermo fissato dai giudici comunitari, alla luce del contenzioso sorto alla luce della normativa applicata in Croazia

Cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false: lo Stato non può esigere il pagamento dell’accisa

Stop alla normativa che prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 9 luglio 2025 del Tribunale dell’Unione Europea), i quali, chiamati a prendere in esame uno specifico contenzioso sorto in Croazia, hanno tracciato un solco, alla luce dl diritto dell’Unione Europea, che riguarda tutti i Paesi comunitari.
Utile, per meglio inquadrare la questione, richiamare i dettagli della vicenda.
In sintesi, a seguito di una verifica fiscale, l’amministrazione croata ha constatato che un imprenditore aveva indebitamente detratto l’imposta sul valore aggiunto (IVA) basandosi su fatture false relative a cessioni di prodotti petroliferi che, in realtà, non avevano mai avuto luogo.
In applicazione della normativa nazionale, l’amministrazione doganale croata ha richiesto il pagamento dell’accisa, ritenendo che l’acquirente avesse commesso un abuso di diritto nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.
A fronte delle obiezioni sollevate dall’imprenditore, è emerso il dubbio che è centrale nel contenzioso sottoposto ai giudici comunitari: se la normativa croata che, come interpretata dalle autorità nazionali, prevede l’esigibilità dell’accisa sulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa e figuranti in fatture false è compatibile con il diritto dell’Unione Europea?
Per i giudici comunitari la risposta è negativa. Essi rilevano, in particolare, che l’accisa diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo dei prodotti, la quale corrisponde a un elenco tassativo di ipotesi previste dalla direttiva.
Ebbene, nel caso specifico, l’accisa è stata imposta a causa di un abuso del diritto, implicante l’utilizzo di fatture false, mentre i prodotti petroliferi non sono stati ceduti, situazione che non rientra in dette ipotesi.
Inoltre, i giudici ritengono che, se è vero che gli Stati membri hanno un legittimo interesse a intraprendere azioni volte a proteggere i loro interessi finanziari, resta il fatto che il loro potere normativo non può essere esercitato in violazione delle disposizioni della direttiva comunitaria.

news più recenti

Mostra di più...