Come riconoscere il credito con privilegio speciale su determinati beni
Non è necessario che i siano già presenti nella massa attiva, sia perché non si può escludere la loro acquisizione successiva, sia perché l’eventuale mancanza all’attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso
L’ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi beni siano già presenti nella massa attiva, sia perché non si può escludere la loro acquisizione successiva, sia perché l’eventuale mancanza all’attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificante nella fase ricognitiva del privilegio stesso – dato che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l’elemento essenziale che lo caratterizza –, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso. Ne consegue che al fine dell’ammissione in sede privilegiata è sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio speciale.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 24690 del 18 agosto 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso relativo all’ammissione al passivo del fallimento di una ‘s.r.l.’ in liquidazione dei crediti vantati da un istituto di credito, aggiungono che l’ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo, purché, alla luce della legge fallimentare, la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare.