Contributo al mantenimento dei figli minori: necessaria la valutazione comparata dei redditi dei due genitori

Confronto necessario anche quando vengano escluse dall’obbligo di rimborso le spese straordinarie precedentemente riconosciute

Contributo al mantenimento dei figli minori: necessaria la valutazione comparata dei redditi dei due genitori

Per determinare il contributo al mantenimento dei figli minori è necessario applicare, Codice Civile alla mano, il principio di proporzionalità che postula però una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, valutazione che va effettuata anche quando vengano escluse dall’obbligo di rimborso le spese straordinarie precedentemente riconosciute, non potendo ritenersi sufficiente il mero riferimento alla possibilità di ricorrere a soluzioni alternative meno onerose.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 16316 del 17 giugno 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra due ex coniugi in merito alla definizione della rispettiva partecipazione alle spese straordinarie per i due figli minorenni.
Centrale è, ad essere precisi, il riferimento alla scelta di iscrivere i due ragazzini ad una scuola privata. Su questo punto, difatti, si sono soffermati i giudici d’Appello, confermando l’obbligo dell’uomo di contribuire al pagamento nella misura del 50 per cento delle spese straordinarie ma escludendo, contrariamente a quanto stabilito in Tribunale, quelle relative all’iscrizione ed alla frequenza di una scuola privata. Ciò perché, secondo i giudici d’Appello, l’interesse superiore dei due ragazzini a completare il percorso scolastico avrebbe dovuto essere bilanciato, stante l’oggettiva rilevante entità della retta scolastica, con la valutazione della sua sostenibilità, avuto particolare riguardo alla situazione economica del genitore dissenziente, cioè il padre. Su quest’ultimo punto, in particolare, i giudici d’Appello pongono in rilievo le concrete capacità reddituali dell’uomo, ossia circa 19mila euro l’anno, importo che, detratto l’esborso del 50 per cento delle spese per la scuola privata, si sarebbe ridotta a circa 11mila euro annui, appena sufficienti per condurre una vita dignitosa e continuare ad esercitare regolarmente il diritto di visita e frequentazione dei figli.
In aggiunta, poi, i giudici d’Appello sostengono che le esigenze manifestate dalla donna potrebbero trovare soddisfacimento attraverso l’iscrizione dei figli ad una scuola pubblica a tempo prolungato nelle ore pomeridiane.
Questa visione viene però ‘censurata’ dai magistrati di Cassazione, poiché essa non ha tenuto presente la nuova allegata distribuzione dei costi scaturita dall’esclusione delle rilevanti spese scolastiche da quelle rimborsabili quali spese straordinarie e dall’allegato aumento dei costi connessi alla crescita dei figli, aumento che la donna aveva già dedotto con il ricorso originario di divorzio, a giustificazione dell’incremento richiesto rispetto al quantum statuito nel precedente giudizio di separazione personale dei coniugi. In quella sede, difatti, la donna aveva chiesto determinarsi il contributo nella maggiore misura di 1.000 euro complessivi, 500 euro per ciascun figlio, ed è quella la domanda che ella ha riproposto a fronte dell’esclusione dall’obbligo del rimborso al 50 per cento delle spese scolastiche di rilevante importo, decise inizialmente dai genitori sulla base di una diversa situazione reddituale e successivamente divenute per il padre non più sostenibili.
Ragionando in questa ottica, poi, non può essere considerata esaustiva, secondo i magistrati di Cassazione, l’osservazione secondo cui le esigenze della donna, madre lavoratrice, potrebbero trovare soddisfazione attraverso l’iscrizione dei figli ad una scuola pubblica a tempo prolungato nelle ore pomeridiane, essendo invece necessaria una valutazione comparata dei redditi dei genitori, soprattutto una volta escluse le spese scolastiche dall’obbligo di rimborso.

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