Dichiarazioni dei dipendenti utilizzate dall’‘Ispettorato’: accesso negato all’azienda
Fondamentale, secondo i giudici, la tutela della riservatezza dei lavoratori. L’accesso alle dichiarazioni non può essere consentito neppure oscurando i nominativi dei lavoratori, vista la possibilità di risalire comunque alla loro identitÃ

Azienda sconfitta dalla tutela della riservatezza dei dipendenti: legittimo, perciò, il diniego, opposto dall’‘Ispettorato del lavoro’, alla richiesta di avere accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di alcuni accertamenti che hanno consentito di accertare tre illeciti nella condotta dell’azienda, ossia interposizione illecita da pseudo appalto, somministrazione fraudolenta e impiego in ‘nero’ di lavoratori.
Questa la presa di posizione dei giudici (sentenza numero 1289 del 19 agosto 2025 del Tar Piemonte), i quali hanno respinto le obiezioni sollevate dall’azienda, precisando che l’accesso non può essere consentito neppure oscurando i nominativi dei lavoratori, vista la possibilità di risalire comunque alla loro identità .
Entrando nei dettagli della vicenda, l’oggetto dell’accertamento ispettivo, che riguarda anche questioni direttamente incidenti sui rapporti di lavoro dei dipendenti che hanno rilasciato dichiarazioni utili a sanzionare l’azienda, rende difficilmente contestabile che i lavoratori possano essere esposti ad un concreto rischio di ritorsioni o indebite pressioni nell’ipotesi di divulgazione delle dichiarazioni che hanno reso agli ispettori. Tale evenienza, peraltro, non può ritenersi esclusa dalla richiesta di ostensione delle predette dichiarazioni con l’oscuramento delle generalità dei lavoratori, tenuto conto che l’azienda conosce già i loro nominativi (indicati nei verbali) e che pertanto risulterebbe possibile, una volta ottenute le dichiarazioni, collegarle, sulla base delle circostanze di fatto e degli elementi in esse contenuti, ai singoli lavoratori che le hanno rese. Né d’altra parte, precisano i giudici, la negazione dell’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva può ritenersi subordinata all’allegazione, da parte dell’‘Ispettorato’, di specifici elementi probatori a dimostrazione di effettive minacce di ritorsioni, pressioni o pregiudizi avvenute nei confronti dei lavoratori.