Fondi di investimento e società di gestione: stop al pagamento dei dividendi per gli amministratori che detengono azioni della compagine
Tale politica di remunerazione si pone in contrato con il principio di sana gestione del rischio, poiché, a fronte dell’interesse ad un maggior dividendo, i gestori dei fondi potrebbero optare per un’eccessiva assunzione di rischi a breve termine nelle loro decisioni di investimento, anche potenzialmente a discapito dell’interesse nel lungo termine degli investitori dei fondi gestiti

Chiarimenti importanti sul fronte delle politiche di remunerazione delle società di gestione di fondi di investimento. Il regime, stabilito in ambito comunitario, in merito alle politiche e alle prassi di remunerazione si applica anche ai dividendi versati dalle società di gestione agli amministratori delegati – gestori degli investimenti o gestori di portafogli in virtù della loro proprietà, diretta o indiretta, delle azioni della compagine societaria – qualora la politica di pagamento dei dividendi sia tale da indurre gli amministratori ad assumere rischi eccessivi che vanno a scapito degli interessi degli ‘Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari’ e dei ‘Fondi di investimento alternativi’, gestiti dalle società, e degli interessi dei loro investitori, e sia quindi, tale politica, in grado di facilitare l’elusione dei requisiti derivanti dalle direttive comunitarie. Il caso preso in esame dai giudici comunitari ha riguardato una società di gestione di fondi che, nell’ambito delle proprie politiche di remunerazione, era solita versare dividendi ai propri manager titolari, direttamente o indirettamente, di azioni della stessa società Per i giudici tale politica di remunerazione si pone in contrasto con il principio di sana gestione del rischio, poiché, a fronte dell’interesse ad un maggior dividendo, i gestori dei fondi potrebbero optare per un’eccessiva assunzione di rischi a breve termine nelle loro decisioni di investimento, anche potenzialmente a discapito dell’interesse nel lungo termine degli investitori dei fondi gestiti. (Sentenza del 1° agosto 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)