Gara d’appalto pubblica: ampia discrezionalità per l’ente nel valutare gli illeciti professionali addebitabili alla ditta appaltatrice

Tocca alla stazione appaltante pubblica apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell’operatore economico

Gara d’appalto pubblica: ampia discrezionalità per l’ente nel valutare gli illeciti professionali addebitabili alla ditta appaltatrice

Nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte della pubblica amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che la valutazione che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni dell’apprezzamento compiuto dalla stazione appaltante pubblica deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della analisi degli elementi di fatto compiuta, ossia, nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto che hanno poi portato a ritenere non affidabile la ditta. Impensabile, invece, che il pronunciamento del giudice amministrativo si limiti a pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione compiuta dalla pubblica amministrazione. Tirando le somme, spetta alla stazione appaltante pubblica, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciutale, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell’operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente. (Sentenza 7823 dell’8 settembre 2022 del Consiglio di Stato)

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