Il Consiglio di Stato dice no all’ordinanza che impone il crocifisso negli uffici pubblici

Illegittima l’ordinanza di un Sindaco di un Comune della Sardegna che aveva imposto l’obbligo di affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici

Il Consiglio di Stato dice no all’ordinanza che impone il crocifisso negli uffici pubblici

La vicenda era dapprima approdata dinanzi al TAR, che aveva in parte dichiarato improcedibile e in parte rigettato il ricorso proposto da un'associazione di atei contro l'ordinanza del novembre 2009, con cui il Sindaco di un Comune del sud della Sardegna aveva ordinato l'immediata affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio comunale. L’ordinanza prevedeva anche la sanzione di 500 euro a carico dei trasgressori.

Il rigetto del TAR era motivato sul rilievo che, in base ad una precedente sentenza della Corte Edu in materia di simboli religiosi, ogni Stato membro è titolare di un margine di apprezzamento quanto al luogo della loro esposizione, dovendosi al contempo escludere che il crocifisso rappresenti un elemento di indottrinamento, incompatibile, in quanto tale, con la libera espressione del pensiero.

L’associazione ha quindi proposto ricorso al Consiglio di Stato tornando a ribadire il vizio di incompetenza dell'ordinanza, per avere il Sindaco straripato dai poteri attribuitigli dagli articoli 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000. Il ricorso trova accoglimento.

Palazzo Spada spiega che nell'ordinamento italiano, vigono i principi di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi con la conseguenza che le ipotesi in cui un atto amministrativo può contenuto atipico sono da eccezionali.

I poteri contingibili e urgenti attribuiti al Sindaco sono infatti regolati dal Testo Unico Enti Locali che prevede specifici requisiti per il relativo esercizio. Nello specifico, si tratta di provvedimenti legati ad urgenti necessità per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana oppure provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e l'integrità fisica della popolazione.

Nel caso di specie, il provvedimento del Sindaco era motivato dall'urgenza di «preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici di questo comune la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese», ma secondo Consiglio di Stato tale motivazione non rientra, neppure indirettamente, in nessuno dei presupposti che avrebbero legittimato l'esercizio del relativo potere.

Per questi motivi, la sentenza ha accolto il ricorso e l’ordinanza impugnata è stata dichiarata illegittima (Cons. Stato, sez. II, sent., 18 marzo 2024, n. 2567).

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