Il divieto per gli amministratori di società partecipate di più incarichi consecutivi viola la Costituzione
Sono incostituzionali le norme che stabiliscono il divieto di conferire incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali a coloro i quali nell’anno precedente abbiano svolto analoghi incarichi presso enti simili

È stato il TAR Lazio a sollevare la questione dinanzi al Giudice delle leggi in relazione ad una fattispecie che coinvolgeva un manager pubblico che non ha potuto ottenere lo stesso incarico presso altra società partecipata, avendo ricoperto nell'anno precedente il ruolo di amministratore delegato presso una società controllata da un comune.
La Consulta, con la sentenza n. 98 del 4 giugno 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 «nella parte in cui, con riguardo a ipotesi simili, non consentono la conferibilità del nuovo incarico. Tale divieto, infatti, si pone in contrasto con le previsioni della legge di delega (la n. 190 del 2012) e, quindi, con l'art. 76 Cost., che non consente al Governo, nell'esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, di introdurre ipotesi limitative che non siano state previste dal legislatore delegante».
La sentenza spiega che la legge di delega ha «circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell'anno precedente, incarichi di natura politica. Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative».
Il legislatore delegante ha così voluto raggiungere un bilanciamento tra l'accesso al lavoro dei professionisti, solo parzialmente sacrificato mediante la previsione della non conferibilità degli incarichi per provenienza politica, e l'imparzialità dell'azione amministrativa, che va assicurata anche nelle forme della mera “apparenza” di imparzialità.