Il massimario dell’ANTITRUST non è soggetto alla disciplina dell’accesso civico

Il massimario è uno strumento informale di lavoro, volto a semplificare e velocizzare l’attività dell’ufficio legale di nessun rilievo esterno, per cui non potrà mai confluire in un provvedimento amministrativo e questo permette di escluderne l’accessibilità.

Il massimario dell’ANTITRUST non è soggetto alla disciplina dell’accesso civico

L’origine della peculiare vicenda risale ad aprile scorso quando, due avvocati, hanno chiesto di accedere al massimario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma è stato loro negato l'accesso. Il diniego è stato quindi impugnato innanzi al TAR Lazio, il quale ha confermato che l'Autorità non ha l'obbligo di fornire il massimario poiché è un documento interno, di nessuna rilevanza esterna.

I magistrati hanno chiarito che l'istanza presentata dagli avvocati era stata qualificata come accesso civico, il quale consente di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvo la ricorrenza di una delle cause di esclusione previste dalla legge. Ad esempio, l’amministrazione può negare l’accesso nell’ipotesi in cui l’istanza è rivolta a ottenere l’ostensione di cose non qualificabili come dati o documenti.

Sulla base di tali premesse il TAR Lazio ha rilevato come il massimario non può essere considerato un documento amministrativo in quanto non rappresenta il contenuto di atti, ma piuttosto l'esito di un'elaborazione interna dell'Autorità basata su pronunce esterni. Quindi, il massimario non è un dato detenuto dall'amministrazione, ma un elemento interno che facilita il lavoro dell'ufficio legale.

In conclusione, il TAR ha confermato che l'Autorità non è obbligata a rendere disponibile il proprio massimario poiché è uno strumento interno di gestione del proprio lavoro e non ha impatto diretto sull'attività esterna dell'Autorità né sulle decisioni giurisdizionali.

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