Il neo laureato senza lode deve accontentarsi: si tratta di una scelta esclusiva della Commissione
Un neo laureato lamentava davanti al TAR Lombardia la mancata attribuzione della lode, affermando di averne diritto in virtù delle sue difficoltà d’apprendimento, dell’eccellente carriera accademica, della brillante tesi e dell’encomiabile discussione della stessa

Il TAR Lombardia ha però rigettato il ricorso (sentenza n. 544 del 28 febbraio 2024).
Il ricorrente evidenziava a sostegno del ricorso non solo la sua brillante carriera accademica, malgrado i disturbi di cui era affetto (dislessia, discalculia e disortografia), ma anche il breve lasso di tempo che aveva avuto per prepararsi alla discussione della tesi, nonché alcune interruzioni durante la stessa.
Per il TAR il ricorso è però infondato posto che la decisione della Commissione di laurea è insindacabile e non necessita di alcuna motivazione suppletiva.
Il neo laureato invocava una specifica disposizione del Regolamento didattico dell'Ateneo che elenca i criteri e le condizioni per ottenere la lode ma, secondo il TAR, tale disposizione non si riferisce all'attribuzione della lode, bensì all'assegnazione del punteggio complessivo (minimo 66/110). Pertanto, viene chiarito che i parametri ivi evocati – il percorso di studi, la maturità culturale e la capacità di elaborazione dello studente, nonché la qualità della tesi – devono essere considerati non tanto in relazione al riconoscimento premiale della lode, quanto al voto finale.
In altre parole, la lode è un riconoscimento a carattere premiale, che la norma espressamente qualifica come "eventuale" e subordina alla "votazione unanime" della commissione. La lode, quindi, è un'eccezione, pur a fronte di una media di voti eccelsa e di un'ottima tesi di laurea, la cui attribuzione è rimessa alla decisione della commissione, con l'unico vincolo della presenza dell'unanimità dei commissari».