In casa arriva acqua non potabile: si parla di ‘aliud pro alio’. Esclusa la prescrizione annuale in materia di garanzia

Irrilevante il fatto che l’acqua fornita può, pur essendo non potabile, avere comunque utilizzazioni diverse in ambito domestico

In casa arriva acqua non potabile: si parla di ‘aliud pro alio’. Esclusa la prescrizione annuale in materia di garanzia

Somministrazione di acqua non potabile: si deve parlare di ‘aliud pro alio’. Esclusa, quindi, la prescrizione annuale, a favore del cliente, in materia di garanzia. Irrilevante il fatto che l’acqua fornita poteva, pur essendo non potabile, avere comunque utilizzazioni diverse in ambito domestico.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 33688 del 22 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in Sicilia.
Pomo della discordia è la fornitura, da parte di una società che svolge il ruolo di gestore della rete di distribuzione in un Comune, di acqua non potabile.
A distanza di anni dai fatti, un utente chiede un corposo rimborso. Nello specifico, viene evidenziato che la società, venendo meno agli obblighi di somministrazione pattuiti col privato destinatario della fornitura, ha erogato acqua non potabile. A certificarlo anche un’ordinanza sindacale che ha inibito, dal 2003 al 2010, il consumo dell’acqua fornita dalla società, proprio perché non potabile.
Consequenziale, quindi, la richiesta, da parte dell’utente, del rimborso del 50 per cento degli importi pagati tra l’ottobre 2006 e il gennaio 2020, oltre che del risarcimento dei danni anche non patrimoniali.
Per i giudici di merito, però, a tradire l’utente è l’eccezione di prescrizione proposta dalla società.
Ciò perché nella vicenda in esame va applicata la disciplina della vendita, con conseguente prescrizione annuale della garanzia per vizi.
In questa ottica, poi, i giudici precisano che non ci si trova di fronte ad un caso di ‘aliud pro alio’, poiché l’acqua era stata somministrata e utilizzata per gli altri scopi possibili, dall’igiene personale a quella domestica, diversi da quello alimentare.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l’utente contesta la valutazione dei giudici di merito, valutazione erronea, a suo parere, poiché hanno mancato di considerare che la somministrazione di acqua non potabile invece di quella potabile, oggetto dell’utenza contrattuale, integra la fattispecie di fornitura di un bene diverso per caratteristiche essenziali, e pertanto l’azione d’inesatto adempimento fatta valere deve dirsi svincolata dal termine prescrizionale annuale in luogo di quello decennale.
Questa obiezione è corretta, osservano i magistrati di Cassazione, poiché la somministrazione di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, bensì consegna di ‘aliud pro alio’ che legittima l’esercizio di un’ordinaria azione di risoluzione ovvero inadempimento contrattuale, svincolata, quindi, dal termine di prescrizione annuale cui è soggetta l’azione di garanzia.
Decisivo il richiamo al principio secondo cui si ha consegna di ‘aliud pro alio’, e non consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto “acqua potabile’”, sia invece consegnata “acqua non potabile”, poiché l’acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella potabile, essendo la potabilità dell’acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati precisano che vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza (otto giorni) e di prescrizione annuale, si distinguono dall’ipotesi della consegna di ‘aliud pro alio’: si verte in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse o essenziali, quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur rimanendo entrambi nell’ambito del medesimo genus, consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene, e, nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus. Per converso, si verte in tema di ‘aliud pro alio’ quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, su individualità, consistenza e destinazione dello stesso bene, in modo da potersi ritenere che esso appartenga, in tal senso, a un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione di effettuare l’acquisto ovvero ricevere la somministrazione, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come strutturale dalle parti, risultando inidonea ad assolvere alla funzione dedotta in contratto e insuscettibile di fornire l’utilità richiesta.
Ragionando in questa ottica, in secondo grado si è sottolineato che l’acqua fornita poteva avere funzioni domestiche diverse ed era stata infatti diversamente utilizzata, sicché l’oggetto del contratto, in definitiva, non era acqua finalizzata esclusivamente all’uso alimentare, ma tale osservazione si palesa a ben vedere inidonea a spostare in iure le anticipate conclusioni, poiché l’accertato oggetto della pattuizione, rimasta inadempiuta, era stato e dunque restava quello di somministrare acqua potabile, pur utilizzabile, di per sé, per altri e ridotti scopi, precisano i magistrati di Cassazione.

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