La mera illegittimità del provvedimento della pubblica amministrazione non basta per ottenere un ristoro economico

Se l’illegittimità si fonda su vizi formali, è necessario il giudizio prognostico circa la fondatezza o meno della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio

La mera illegittimità del provvedimento della pubblica amministrazione non basta per ottenere un ristoro economico

Ai fini del ristoro del danno risarcibile, non è sufficiente, in linea di principio, l’allegazione della mera illegittimità dei provvedimenti, allorché la stessa illegittimità si fondi su vizi formali. Ne discende che, a fronte di provvedimenti illegittimi, annullati per vizio procedurale e motivazionale (nel caso di specie, trattasi di un provvedimento di sospensione dell’accreditamento; di un provvedimento di revoca dell’accreditamento e di un successivo provvedimento di conferma della revoca) che hanno impedito la prosecuzione di un’attività formativa, solo una successiva riedizione del potere, con modalità emendative dei vizi riscontrati, avrebbe potuto produrre l’effetto impeditivo dell’attività associativa. Laddove, in ragione dell’onere probatorio legalmente scandito a carico della parte lesa, non emergano, per contro, elementi significativi per comprendere quale sarebbe stato l’esito della riedizione del potere, detta carenza impedisce di valutare proprio la sussistenza, o meno, dei presupposti dell’adozione dell’atto. (Sentenza 1050 del 17 ottobre 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana)

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