La necessità di dimostrare l’uso commerciale delle imbarcazioni da diporto per l’esenzione dell’accisa

La Cassazione. con sentenza n. 8037/2024, ha deciso che non è permessa l'esenzione dall'accisa per il rifornimento di carburante su imbarcazioni da diporto, a meno che sia dimostrato l'uso effettivamente commerciale dell'imbarcazione, indipendentemente dal tipo di contratto di locazione

La necessità di dimostrare l’uso commerciale delle imbarcazioni da diporto per l’esenzione dell’accisa

Il caso riguardava il recupero dell'accisa su prodotti energetici relativi al rifornimento di un’imbarcazione. La società proprietaria dell'imbarcazione in questione sosteneva di avere diritto all'esenzione, ma l'Ufficio contestava questa richiesta, sostenendo che l'esenzione dipende dall'utilizzo commerciale effettivo dell'imbarcazione.

Il Collegio ha respinto le argomentazioni della società, citando la Direttiva 2003/96 sul bunkeraggio e alcuni precedenti della Corte UE. Secondo gli Ermellini, l'esenzione è concessa solo per le imbarcazioni da diporto utilizzate a fini commerciali, escludendo quelle adibite a scopi non commerciali o privati.

Un precedente della Corte UE, richiamato dalla Cassazione, riguardava l'esenzione dall'accisa sui carburanti per imbarcazioni private da diporto e affermava che l'esenzione dipende dall'uso effettivo e non solo da contratti di noleggio. È stato quindi sottolineata la necessità di dimostrare l'uso commerciale dell'imbarcazione per ottenere l'esenzione.

La Dogana ha inoltre ribadito che l'uso commerciale dell'imbarcazione deve concretizzarsi in una prestazione di servizi a pagamento.

In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito che per ottenere l'esenzione dall'accisa per i carburanti sulle imbarcazioni da diporto, è fondamentale dimostrare l'uso effettivamente commerciale dell'imbarcazione, indipendentemente dai dettagli del contratto di locazione. (Cass. civ., sez. trib., 25 marzo 2024, n. 8037)

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