La richiesta di cambiamento del cognome presentata per il bene del minore è di competenza del Tribunale per i minorenni.

L'interesse primario della minore a ottenere l'approvazione della richiesta di modifica del cognome comporta che l'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni, in conformità con l'articolo 262 del codice civile, nell'ambito di un procedimento che assicuri la tutela dei suoi interessi principali e predominanti.

La richiesta di cambiamento del cognome presentata per il bene del minore è di competenza del Tribunale per i minorenni.

Il presente caso, portato all'attenzione del Consiglio di Stato, riguarda la richiesta di modifica del cognome da parte di una madre, che esercitava in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore poiché il padre veniva dichiarato decaduto dal Tribunale per i minorenni di Napoli. 

La madre ha presentato la richiesta alla Prefettura di Caserta non per suo interesse personale, bensì per il bene della figlia. Quest'ultima è priva di un legame significativo con il padre e, grazie alla frequentazione della scuola materna, sta stabilendo relazioni sociali che rendono complicato l'uso di un cognome estraneo al contesto delle sue relazioni familiari e affettive. 

La Prefettura ha dichiarato l'istanza irricevibile in quanto di competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli ai sensi dell'articolo 262 del codice civile. Il TAR ha successivamente respinto il ricorso presentato dalla madre. 

Il Consiglio di Stato ha concordato con le ragioni addotte dalla Prefettura e dal Tribunale territoriale, fornendo chiarimenti importanti sul delicato tema trattato nel caso in questione. 

L'articolo 89 del d.P.R. 396/2000, citato dall'appellante e relativo alle modifiche del nome o del cognome, attribuisce al Prefetto l'autorità decisionale mentre le disposizioni dell'articolo 262 del codice civile, riguardanti il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, individuano il giudice come autorità competente per la decisione relativa all'assunzione del cognome del genitore. Queste due norme coesistono nel sistema giuridico italiano poiché si basano su presupposti diversi per tutelare esigenze distinte. 

Il Consiglio di Stato sottolinea come la valutazione della richiesta di cambiamento del cognome da parte del Prefetto sia discrezionale e si basi sull'equilibrio tra l'interesse dell'istante e l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. Risulta chiaro che, nel caso di specie, l'interesse della minore è al centro della richiesta di cambiamento del cognome e, di conseguenza, il Tribunale per i minorenni risulta competente per valutare la questione in base alla specificità della situazione. 

La distinzione fondamentale tra l'articolo 89 del d.P.R. 396/2000 e l'articolo 262 del codice civile risiede nell'interesse sotteso alla domanda di cambiamento del cognome, che in questo caso specifico, è strettamente legato al benessere della minore. La richiesta è stata presentata esclusivamente nell'interesse della figlia, la quale non ha alcun legame con il padre, e pertanto, in conformità con l'interpretazione degli articoli citati, la competenza spetta al Tribunale per i minorenni. 

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