Legittima la sospensione se l’esponente dell’esercito alza troppo il gomito

Irrilevante, in questa ottica, il riferimento alla sentenza penale di proscioglimento, che non ha riconosciuto valore alle ragioni sostenute dalla difesa e tendenti a dimostrare l’insussistenza del fatto di reato

Legittima la sospensione se l’esponente dell’esercito alza troppo il gomito

I giudici del Consiglio di Stato (parere 853 dell’11 luglio 2024) sono stati chiamati a prendere in esame il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un militare dell’esercito italiano e mirato a contestare il decreto con cui è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione della sospensione disciplinare – per un mese – dall’impiego e la determinazione con cui lo stato maggiore dell’esercito ne ha disposto il trasferimento d’autorità. Nella specifica vicenda il militare era stato sottoposto a controllo, poco prima di iniziare un’attività operativa di conducente di automezzi, ed era risultato positivo, con un livello alcolemico patologico, e con conseguente collocamento in convalescenza per sessanta giorni. A fronte di tale quadro, è legittima, spiegano i magistrati, la sanzione della sospensione dall’impiego inflitta al militare, il quale, consumando troppe bevande alcoliche, ha violato l’obbligo di  astenersi da tale abusi e di mantenere la piena efficienza psicofisica. Tirando le somme, risulta, secondo i giudici, la correttezza del procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento sanzionatorio adottato, che risulta immune da evidenti sintomi di abnormità e non può considerarsi adottato in violazione del canone della proporzionalità dell’azione amministrativa né, secondo la definizione del Consiglio di Stato, del cosiddetto gradualismo sanzionatorio. Irrilevante, in questa ottica, il riferimento alla sentenza penale di proscioglimento, che non ha riconosciuto valore alle ragioni sostenute dalla difesa e tendenti a dimostrare l’insussistenza del fatto di reato. Per quanto concerne, poi, il trasferimento d’autorità del militare, esso rientra, in generale, nella categoria degli ordini militari in relazione ai quali le esigenze familiari sono sempre recessive. E in questa specifica vicenda, in relazione al provvedimento adottato dallo stato maggiore dell’esercito, la relazione ministeriale evidenzia come esso sia stato disposto per motivi di incompatibilità ambientale, a seguito delle reiterate condotte, disciplinarmente sanzionate, del militare, che ne hanno pregiudicato la prosecuzione del servizio nella medesima sede. Difatti, la determinazione del trasferimento, lungi dall'essere una decisione vincolata conseguente ad ogni sospensione disciplinare dall'impiego, consiste nella valutazione sull'opportunità di mantenimento del militare presso la medesima sede di servizio al momento in cui si sono sviluppati i fatti sanzionati. E nel caso della condotta sanzionata al graduato dell’esercito, essa si è posta in contrasto con i doveri propri dello stato di militare, con particolare riferimento a quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che un militare deve tenere in ogni circostanza (anche in territorio straniero) a salvaguardia del prestigio dell'Istituzione cui appartiene, nel rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. Quindi, l’amministrazione ha ritenuto opportuno movimentare il graduato, al fine di favorire un rigenerarsi di condizioni di servizio del militare, condizioni ormai compromesse presso la sede di servizio all’epoca dei fatti.

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