Legittimo il “no” all’ipotesi di costituzione di una associazione religiosa tra militari

Per i giudici bisogna tenere presente che l’assistenza spirituale nelle forze armate è riservata a ‘Concordato’ e intese

Legittimo il “no” all’ipotesi di costituzione di una associazione religiosa tra militari

Proposta di costituzione di una associazione religiosa tra militari: legittimo il diniego di assenso, poiché l’assistenza spirituale nelle forze armate è riservata a ‘Concordato’ e intese.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 7581 del 16 ottobre 2026 del Consiglio di Stato) a fronte della istanza avanzata quasi dieci anni fa da un Capitano di Vascello per ottenere il ‘via libera’ dal Ministro della Difesa alla costituzione di una associazione militare e delle forze dell’ordine cristiana, aperta alla partecipazione del personale militare e civile del Ministero della Difesa, del Ministero degli Interni, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle forze di sicurezza in generale, indirizzata principalmente al personale di fede protestante, ma potenzialmente aperta a tutti quelli pronti a condividere le finalità e ad accettare il credo dell’associazione.
Premesso che ai militari è sempre consentito l’esercizio del culto di qualsiasi religione, mentre la partecipazione ai riti resta subordinata alle esigenze di servizio, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è invece subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa.
Tale assenso è espressione di ampia discrezionalità, anche di opportunità, sulla compatibilità dell’associazione con l’ordinamento militare. La limitazione non è irragionevole né contrasta con quanto previsto dalla Costituzione sulla difesa della patria, in ragione della specificità dell’ordinamento militare.
Ciò detto, è legittimo il diniego alla costituzione di un’associazione tra militari e civili a carattere religioso il cui scopo prevalente sia l’assistenza spirituale nell’ambito delle forze armate, unita ad attività di proselitismo.
La disciplina dell’assistenza spirituale e dell’associazionismo religioso nell’ordinamento militare è infatti riservata a due fonti: per la religione cattolica, al ‘Concordato lateranense’ e ai relativi accordi attuativi; per le altre confessioni religiose, alle intese con lo Stato. Ne consegue che, tramite l’assenso ministeriale, non può trovare ingresso una disciplina diversa, e non occorre una valutazione di proporzionalità nel bilanciamento degli interessi coinvolti.

Entrando nei dettagli, i giudici precisano che le intese con le confessioni diverse dalla cattolica, anche di matrice evangelica, disciplinano soltanto la libertà di professare la propria religione e la tutela dei pastori o ministri di culto. Esse non prevedono, invece, un’organizzazione religiosa nell’ambito militare né tutelano l’associazionismo religioso.
Diversamente, per la religione cattolica è prevista una specifica organizzazione facente capo all’Ordinario militare.
In generale, ‘Codice dell’ordinamento militare’ alla mano, i militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l’assistenza dei loro ministri. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all’assistenza spirituale alle Forze armate. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i relativi ministri sono chiamati ad assisterlo.
Entrando nei dettagli, il ‘Codice dell’ordinamento militare’ subordina la costituzione di associazioni o circoli fra militari al preventivo assenso del Ministro della Difesa.
Dal combinato disposto di tali due normative risulta evidente la differenza di disciplina per i militari tra l’esercizio della libertà religiosa sempre consentita, ma per cui la partecipazione ai riti è subordinata alle esigenze di servizio, e la libera di associazione, sottoposta all’assenso discrezionale del Ministro della Difesa, che valuta la compatibilità della associazione con l’ordinamento militare sotto vari profili, anche di opportunità, quindi con un ampio potere discrezionale.
Tale limitazione nell’esercizio di alcuni diritti fondamentali non può ritenersi irragionevole o in contrasto con la Costituzione in relazione alla specificità dell’ordinamento militare la cui organizzazione si informa allo spirito democratico della Repubblica, ma non necessariamente assicura tutte le tutele di cui godono i cittadini in ordine alle modalità di esercizio dei diritti fondamentali.
Già la Corte Costituzionale ha affermato da una parte che le specificità dell’ordinamento militare giustificano la esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono, e dall’altra che gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti e il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall’assetto costituzionale della materia.
Sotto tale profilo, secondo i giudici del Consiglio di Stato, si deve osservare che l’associazione per cui si chiede l’assenso, in base all’atto costitutivo e allo Statuto e alla stessa istanza presentata, si individua come a carattere religioso. Difatti, l’articolo 4 dell’atto costitutivo indica lo scopo dell’associazione, cioè “portare la buona notizia dell’evangelo per la salvezza delle persone mediante Cristo Gesù e fornire assistenza spirituale nell’ambito delle forze armate, forze di Polizia e forze di sicurezza” mentre l’articolo 3 dello Statuto indica che l’associazione “riunisce persone che professano la propria fede in Cristo Gesù e pertanto, in qualità di credenti, sono impegnati, o hanno la volontà ferma di impegnarsi a promuovere la propria fede in Italia ed all’estero. II tutto sulla base di un forte legame fondato da un’unica comunione di intenti, fede e dottrina basata esclusivamente sulla Parola di Dio, la Bibbia, al fine di prodigarsi per presentare la salvezza in Cristo Gesù. Lo scopo dell’associazione è di promuovere e svolgere attività che contribuiscano a formare una coscienza specificatamente cristiana, biblica ed evangelica in tutte le sfere umana, mediante l’imperare eterno della Parola di Dio, la Bibbia”.
Nella istanza presentata dal Capitano di Vascello si fa riferimento allo scopo di diffusione della Bibbia e alla testimonianza personale, in collaborazione con i cappellani, con i ministri di culto e coi membri di chiese locali, che condividono i principi di fede, etici e spirituali della associazione, e, allo stesso tempo, al promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla promozione sociale e alla crescita spirituale di ogm persona, all’integrazione della sua dimensione umana e spirituale, della solidarietà e fratellanza, dell’equità e giustizia sociale, nella prospettiva cristiana, e al sostenere l’etica cristiana e militare, alla luce degli insegnamenti biblici.
In generale, però, la materia dell’assistenza spirituale nelle forze armate è rimessa agli accordi con la Santa Sede e alle intese con le altre confessioni religiose, proprio al fine di contemperare il principio della libertà religiosa con la quello della laicità (neutralità) dello Stato e dell’ordinamento militare, che ne costituisce una espressione particolarmente rilevante.
Nel caso specifico, l’assistenza spirituale nell’ambito delle forze armate costituisce lo scopo prevalente dell’associazione per cui è stato chiesto l’assenso.
Anche l’associazionismo religioso, che comporta una attività di proselitismo – come risulta dall’atto costitutivo e dallo Statuto dell’associazione – deve trovare una base o nell’Accordo del 1984 e nei successivi accordi attuativi con riguardo alla religione cattolica o nelle rispettive Intese per i rapporti con le altre confessioni religiose.
Per i giudici del Consiglio di Stato sono prive di fondamento le obiezioni sollevate alla luce della specifica disciplina concordataria che prevede una apposita organizzazione religiosa cattolica nell’ambito militare tramite l’ordinariato militare.
Le Intese con le altre confessioni religiose hanno disciplinato solo la libertà di professare la propria religione, la tutela dei pastori o dei ministri, ma non hanno previsto anche una organizzazione religiosa nell’ambito militare né – evidentemente – tutelato l’associazionismo religioso nell’ordinamento militare. Ne deriva, che – come correttamente ritenuto dall’amministrazione militare – non può trovare ingresso una diversa disciplina tramite la norma generale del ‘Codice dell’ordinamento militare’.
Tale limitazione dell’associazionismo religioso nell’ordinamento militare, in quanto rimessa alla disciplina delle Intese con le confessioni religiose, non si può ritenere in contrasto con la ‘Convenzione europea dei diritti dell’uomo’, che prevede, difatti, che l’esercizio della libertà d’associazione non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Consentita, quindi, la limitazione del diritto di associazione per le forze armate, mentre il principio dell’Intesa come fonte regolatrice dei rapporti con le confessioni religiose costituisce un principio costituzionale fondamentale dell’ordinamento interno.
Inoltre, la ‘Carta dei diritti fondamentali’ della Unione Europea tutela la libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi, ma non prevede alcuna disposizione per la tutela integrale di tale diritto anche nell’ambito delle forze armate.
Il carattere religioso dell’associazione in esame comporta quindi correttamente la sua riconducibilità all’ambito dei rapporti con le confessioni religiose regolati dalla Costituzione, senza che debba operarsi una valutazione di proporzionalità nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
Tirando le somme, la negazione dell’assenso, avendo fatto riferimento alla specifica disciplina delle Intese, è assolutamente legittima, chiosano i giudici del Consiglio di Stato.

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