Locale cantina adibito ad abitazione: necessario il permesso di costruire
Non sufficiente, invece, l’utilizzo che ne ha fatto in concreto il proprietario, a prescindere dalla formale destinazione d’uso

La destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione, ed essa è consacrata nel titolo edilizio rilasciato per la realizzazione dell’immobile e non quella a cui esso è adibito, in sostanza, dal proprietario. Ciò significa, ragionando sul caso preso in esame dai giudici, che un locale di sgombero e cantina rimane tale anche se di fatto il proprietario lo utilizza come abitazione. Va peraltro tenuto presente che comunque il mutamento di destinazione d’uso da cantina a civile abitazione, comportando il passaggio da una categoria urbanistica ad un’altra, cioè da non residenziale a residenziale, rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire. E se manca il permesso di costruire, il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali diverse, qualora comporti – come nel passaggio da cantina ad appartamento – un aggravio del carico urbanistico, è suscettibile di misure ripristinatorie, cioè un ordine di demolizione, per consentire all’ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato i carichi urbanistici complessivamente considerati. Peraltro, tale rilevante modifica dello stato preesistente, valutata sia in termini urbanistici di aumento del carico che in termini edilizi, non può certo qualificarsi come un intervento minore. Infine, l’accertamento del mutamento di destinazione d’uso per difformità rispetto al titolo abilitativo deve essere effettuato sulla base di elementi univocamente significativi, propri del diverso uso cui l’immobile è destinato e non coerenti con la sua originaria destinazione. Ad esempio, se in una cantina sono state realizzate nuove rifiniture, è stato ricavato un bagno, il locale è stato arredato con mobili tipici di un’abitazione, allora il mutamento di destinazione è innegabile. (Sentenza 510 del 15 luglio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna)