Messaggio ‘WhatsApp’ inviato due minuti prima del tamponamento: ciò basta per certificare la distrazione del conducente

Condanna definitiva per un uomo che, alla guida di un autocarro, ha centrato una vettura ferma sulla corsia di emergenza

Messaggio ‘WhatsApp’ inviato due minuti prima del tamponamento: ciò basta per certificare la distrazione del conducente

Messaggio ‘WhatsApp’ inviato due minuti prima del tamponamento: evidente la distrazione del conducente. Questa l’ottica adottata dai giudici (sentenza numero 12256 del 28 marzo 2025 della Cassazione), ottica che ha portato alla condanna definitiva di un uomo che, alla guida di un autocarro, ha centrato una vettura ferma sulla corsia di emergenza, provocando ai due soggetti – madre e figlia – presenti nel veicolo gravi lesioni che ne hanno causato, tre mesi dopo l’incidente, la morte.
Rilevantissimo, secondo i giudici, il peso specifico da attribuire al messaggio ‘WhatsApp’ inviato dal conducente dell’autocarro due minuti prima dell’incidente stradale e utile a certificarne la disattenzione in quei frangenti.
Scenario del drammatico episodio, verificatosi quasi sei anni fa, è un tratto autostradale in Sicilia.
Per i giudici di merito la dinamica dei fatti è lampante e consente di ritenere il conducente dell’autocarro colpevole di omicidio stradale, avendo egli invaso la corsia d’emergenza – su cui l’auto investita da tergo si trovava ferma a causa di un malore della figlia della conducente – travolgendo la vettura in sosta, lungo un tratto di strada caratterizzato da lieve curva a destra, con manto stradale asciutto e buone condizioni di visibilità e senza rilevamento di segni di frenata.
Ad arricchire il quadro, poi, il resoconto fornito dal consulente del pubblico ministero: l’autocarro viaggiava ad una velocità di 115 chilometri orari, velocità superiore a quella consentita, a cavallo tra la propria corsia di marcia e quella d’emergenza; il conducente non ha rispettato la segnaletica orizzontale che demarcava il tratto di strada percorribile rispetto a quello destinato alle fermate d’emergenza; ad esito, poi, di specifica perizia sul suo telefono cellulare, è pure emerso che, durante la guida, l’uomo stava chattando con la fidanzata, avendo scambiato una decina di messaggi nell’arco temporale in cui si iscrive il tamponamento mortale.
Impossibile, quindi, secondo i giudici di merito, porre in dubbio l’addebito di colpa a carico del conducente dell’autocarro, poiché egli ha oltrepassato la suddetta linea di demarcazione, senza neppure avvedersi della presenza dell’auto in sosta sulla corsia di emergenza, e non ha approntato alcuna manovra di frenata, e, quanto alla causa di tale condotta, va ipotizzata la distrazione del conducente, avvalorata dall’esito della perizia svolta sul suo cellulare. Su quest’ultimo punto, in particolare, lo scambio di messaggi è avvenuto nell’arco temporale in cui si è verificato il sinistro, essendo emerso che tra l’ultimo messaggio (ore 12:53:08) scambiato dall’uomo con la fidanzata e il sinistro (ore 12:55:02) era passato poco tempo e che quell’ultimo messaggio si collocava in termini di prossimità al sinistro, giustificando la conclusione che l’utilizzo del cellulare è stato la causa della distrazione.
Decisivo anche per i giudici di Cassazione, in sostanza, il riferimento all’accertato utilizzo del telefono cellulare (scambio messaggistica via ‘WhatsApp’) da parte del conducente dell’autocarro. In sostanza, una volta dimostrata l’invasione della corsia d’emergenza e una volta accertato il mancato governo del proprio veicolo da parte del conducente, in assenza di elementi interruttivi del nesso causale tra detta condotta e l’evento, si è rilevato che lo scambio dei messaggi» tra l’uomo e la fidanzata è avvenuto nell’arco temporale in cui si è verificato l’incidente, ciò risultando dimostrativo, stante la prossimità temporale dell’ultimo messaggio rilevato rispetto al tamponamento, di una condotta di guida improntata alla imprudenza, e valutando la compatibilità del rilevamento del messaggio rispetto alla invasione della corsia d’emergenza.

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