Operazione chirurgica e consenso del paziente: non necessaria un’informazione dettagliata da parte del medico

Respinta l’istanza risarcitoria avanzata dai familiari di una donna deceduta per embolia. Impossibile pretendere dal medico la rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell’intervento stesso

Operazione chirurgica e consenso del paziente: non necessaria un’informazione dettagliata da parte del medico

In materia di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l’onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell’intervento stesso, e ciò tanto sotto il profilo della estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, anche sotto il profilo dello specifico nomen morbi già rappresentato nelle sue linee generali all’atto del consenso.
Questo il principio di diritto fissato dai giudici (ordinanza numero 10189 del 17 aprile 2025 della Cassazione), i quali hanno respinto l’istanza risarcitoria avanzata dai familiari di una donna deceduta per embolia adiposa a seguito di un intervento di protesi d’anca e hanno chiarito di ritenere il modulo di consenso informato sottoscritto dalla donna, contenente una indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, indicativo a sufficienza dell’esaustività del consenso, senza l’ulteriore necessità di illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme – gassosa, adiposa ecc. – di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la donna avrebbe scelto di non operarsi per porre rimedio ad una frattura al femore.
Per i giudici, quindi, va esclusa l’ipotesi di una genericità del modulo firmato dalla donna. Anche perché, a fronte di una informazione sufficientemente specifica circa i rischi di un’embolia post-operatoria (qual che, di essa, ne fosse la particolare natura e la specifica nomenclatura tecnica), una più dettagliata spiegazione circa le relative, possibili e differenti tipologie di embolia non avrebbe ragionevolmente avuto alcuna incidenza sulla decisione di acconsentire all’intervento chirurgico, non avendo la paziente, aggiungono i giudici, alcuna competenza medica per comprendere e approfondire le differenze tra un’embolia gassosa ed una adiposa (poi verificatasi in concreto) né tantomeno, una volta compresele, per modificare (del tutto inverosimilmente) la sua decisione di acconsentire all’operazione, necessaria a seguito di una caduta accidentale della donna, caduta cui era seguita una frattura.

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