Pala eolica e beni culturali: la tutela dell’ambiente deve convivere con lo sviluppo sostenibile
I giudici chiariscono che le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione di altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Questo il paletto fissato dai giudici chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla realizzazione di una pala eolica destinata a creare interferenze visive, secondo la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con beni culturali quali un castello, un centro storico, due boschi e una croce votiva. I giudici chiariscono che la primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell’ambiente implica che essi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione totalizzante, come se fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall’amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Ciò significa che le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. E tale principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l’esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo. (Sentenza 8167 del 23 settembre 2022 del Consiglio di Stato)