Pensione: il riscatto degli studi universitari decorre dalla data della laurea
Il richiamo agli anni corrispondenti alla durata legale non può essere inteso nel senso che il periodo riscattabile decorre dalla data di immatricolazione, quanto piuttosto nel senso che, a prescindere dal tempo impiegato per conseguire la laurea, vi è un limite massimo, appunto corrispondente alla durata legale
In tema di riscatto ai fini pensionistici del corso legale degli studi universitari degli ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, il periodo riscattabile decorre a ritroso dalla data di conseguimento del titolo di laurea, entro il limite massimo corrispondente alla durata legale del corso, e non dalla data di immatricolazione.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 6207 del 3 agosto 2026 del Consiglio di Stato), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla domanda di riscatto presentata da un ufficiale della Guardia di Finanza, aggiungono che la disciplina delineata, attesa la strutturale diversità degli status e delle discipline previdenziali del personale civile e di quello militare, non può essere assimilata, in chiave sistematica e nell’ottica di un’auspicata omogeneità di trattamento, a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato.
Facilmente individuabili le tappe principali della vicenda. L’ufficiale si è immatricolato quale studente universitario a Roma nel settembre del 1993 ma nel 2005 ha conseguito la laurea a Napoli, dove si era iscritto nel settembre del 1997. Lo stesso ufficiale si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza nel settembre del 1996 e nel 2009 ha vinto il concorso per il reclutamento quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale per laureati, venendo nominato con decorrenza da metà dicembre del 2010.
Nel marzo del 2018, poi, il militare ha chiesto il riconoscimento ai fini pensionistici degli anni di studio precedenti all’arruolamento, ossia del periodo compreso tra novembre 1993 e settembre 1996. Tale istanza è stata respinta, ma successivamente i giudici del Tar Lombardia hanno riconosciuto all’ufficiale della Guardia di Finanza il diritto al riscatto del corso legale degli studi universitari ai fini del trattamento di quiescenza.
A ribaltare questa decisione provvedono ora i magistrati del Consiglio di Stato, i quali osservano che il riscatto a fini pensionistici dei periodi di studio degli ufficiali è disciplinato in maniera chiara, poiché la normativa dispone che nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. E si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
Fermo restando che, da un lato, è riscattabile un numero di anni non superiore a quello della durata legale del corso e, dall’altro, non lo sono i periodi già coperti da contribuzione, la questione controversa attiene all’individuazione del termine iniziale del periodo riscattabile, che secondo l’amministrazione partirebbe a ritroso dalla data di conseguimento del titolo (e nel caso di specie sarebbe escluso, perché già coperto da contribuzione), mentre per il militare – le cui tesi sono state condivise dal Tar Lombardia – decorrerebbe in avanti dalla data di immatricolazione (e nella specie sarebbe riscattabile fino all’ingresso in ruolo).
Tra le due tesi, deve essere condivisa quella dell’amministrazione, sanciscono i magistrati del Consiglio di Stato.
Il dato letterale della norma è chiaro nello stabilire che si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento della laurea, così da rendere inequivoco il fatto che si tratti di un termine a ritroso (diversamente, non avrebbe senso l’uso del termine “antecedenti”).
Inoltre, il richiamo agli anni corrispondenti alla durata legale non può essere inteso nel senso che il periodo riscattabile decorre dalla data di immatricolazione, quanto piuttosto nel senso che, a prescindere dal tempo impiegato per conseguire la laurea, vi è un limite massimo, appunto corrispondente alla durata legale.
Non condivisibile, poi, una lettura volta a perseguire l’omogeneità di trattamento tra militari e impiegati civili dello Stato. Anzi, va rimarcata la distinzione, quanto al trattamento pensionistico, tra il personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare. In particolare, a fronte del diverso trattamento previsto per le due categorie in merito al riscatto degli anni di studio universitario – che è oneroso per i dipendenti civili, mentre è (eccezionalmente) gratuito per i militari –, si è ribadito tanto la discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di regolazione del riscatto sia nello scegliere i periodi ammissibili sia nel determinarne le modalità, sia nello stabilire se porre a carico dell’interessato il relativo onere finanziario in tutto o in parte, quanto l’impossibilità di porre a confronto personale civile e personale militare, data la strutturale diversità tra i rispettivi status che determina differenti soluzioni sul piano normativo e che è all’origine della dicotomia nelle discipline previdenziali.