Professione sanitaria, no vax sospesa dall’Ordine: questione affidata ai giudici amministrativi
Sulla domanda di annullamento del provvedimento con cui il consiglio dell’Ordine ha disposto la sospensione dal lavoro dell’esercente la professione sanitaria che si è rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19 spetta ai giudici amministrativi prendere posizione

È compito del giudice amministrativo decidere relativamente alla domanda di annullamento dell’atto con cui il Consiglio dell’Ordine ha disposto la sospensione dell’esercente la professione sanitaria che si è rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19. Riflettori puntati, nel caso preso in esame dai giudici, sulla deliberazione con cui il Consiglio dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione ha sospeso in Liguria una donna dall’abilitazione al lavoro, essendo ella risultata inadempiente all’obbligo vaccinale previsto contro la patologia COVID-19. A tale provvedimento, impugnato dalla professionista, ha fatto seguito, ovviamente, la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Sulla opposizione proposta dalla donna il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sostanzialmente negato la competenza dei giudici amministrativi. Di parere opposto, invece, i magistrati del Consiglio di Stato, i quali sanciscono che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine ha disposto la sospensione dal lavoro dell’esercente la professione sanitaria che si è rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19. Irrilevante, chiariscono i giudici, la circostanza che le norme legislative in questione prevedano poteri vincolati in capo all’amministrazione, atteso che, anche a fronte di un potere vincolato, la posizione soggettiva del cittadino è di interesse legittimo ogni volta che – come accade in questo caso – alla pubblica amministrazione sia attribuito un potere autoritativo per tutelare gli interessi pubblici. (Sentenza 8434 del 3 ottobre 2022 del Consiglio di Stato)