Sindacalista assiste all’udienza pur essendo assente da lavoro per assistere il padre: legittima la sanzione

Confermata la sospensione per tre giorni del lavoratore, resosi colpevole, in sostanza, di assenza ingiustificata

Sindacalista assiste all’udienza pur essendo assente da lavoro per assistere il padre: legittima la sanzione

Legittima la sanzione disciplinare per il dipendente che, assente giustificato, grazie alla ‘legge 104’, per prestare assistenza al padre disabile, è stato beccato a presenziare ad udienze che coinvolgevano la confederazione sindacale di cui era all’epoca dirigente. Decisivo per i giudici (ordinanza numero 3261 del 9 febbraio 2025 della Cassazione) il richiamo al principio secondo cui i ‘permessi’ ottenuti grazie alla ‘legge 104’ devono essere utilizzati per garantire al familiare disabile un’assistenza di carattere permanente, continuativo e globale, e perciò, pur non essendo richiesta un’assistenza esclusiva verso il familiare, il lavoratore che fruisce dei ‘permessi’ deve dimostrare la compatibilità tra gli spazi temporali dedicati ad altre attività e l’adempimento della funzione assistenziale. E, ragionando in questa ottica, grava sul lavoratore l’onere della prova circa tale compatibilità.
Per i giudici non ci sono dubbi: è legittima la sanzione – sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per tre giorni – irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un dipendente, resosi autore di assenza ingiustificata dal servizio, essendo così qualificabile la fruizione, da parte sua, di due giorni di ‘permesso’ chiesti per assistere il padre disabile e nel corso dei quali, invece, si era preso tempo per presenziare ad udienze cui era parte la confederazione sindacale di cui era dirigente.
Respinte le giustificazioni addotte dal lavoratore e mirate a sostenere la legittimità dell’utilizzazione dei ‘permessi’ per attendere ad interessi sì estranei all’assistenza al familiare disabile ma comunque rilevanti, poiché relativi ad interessi sindacali.
Per i magistrati, difatti, l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Sacrosanta, quindi, la reazione disciplinare adotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, poiché il dipendente si è reso colpevole, col proprio comportamento, di assenza ingiustificata dal servizio.

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