‘Terzo settore’, indicazioni importanti sul fronte fiscale

Chiarimenti sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di IVA

‘Terzo settore’, indicazioni importanti sul fronte fiscale

Prime indicazioni dall’Agenzia delle Entrate (circolare numero 1/E del 19 febbraio 2026) sulle disposizioni fiscali contenute nel ‘Codice del terzo settore’. In particolare, il documento fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al ‘Registro unico nazionale del terzo settore’, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di IVA.
Il testo tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.
Con riferimento alle onlus, il ‘Codice del terzo settore’ ha disposto l’abrogazione della relativa anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’anagrafe delle onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di enti del terzo settore devono presentare la domanda di iscrizione entro il prossimo 31 marzo, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del ‘Codice’, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di ente del terzo settore, con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Uno dei pilastri delle novità previste per il terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES.
Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6 per cento per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.
La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario. Per poter accedere a tale regime agevolativo, l’ente deve essere iscritto al ‘Registro unico nazionale del terzo settore’, nella sezione speciale prevista per associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato, e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro.
Va tenuto però presente che il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.

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