Veicolo rubato nel parcheggio dell’hotel: nessun indennizzo per il cliente

Decisiva la mancanza di prove in merito all’offerta di un servizio di custodia, a fronte dell’assenza di uno spazio adibito al parcheggio chiuso e delimitato da sbarre in entrata e in uscita e dell’assenza di cartelli prima dell’ingresso con l’avvertenza dell’esistenza di un parcheggio non custodito

Veicolo rubato nel parcheggio dell’hotel: nessun indennizzo per il cliente

Veicolo rubato nel parcheggio dell’hotel: nessun indennizzo per il cliente. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 12840 del 14 maggio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un episodio, risalente ad oltre dieci anni fa, verificatosi in una struttura alberghiera che affaccia sul lago di Garda. Lì un uomo si reca per una settimana di vacanza, pagando regolarmente il costo del soggiorno, comprensivo, a suo dire, del servizio di parcheggio privato in uno spazio di pertinenza dell’hotel.
A rendere meno piacevole la vacanza, però, c’è un’amara sorpresa: l’uomo scopre di avere subito il furto del proprio motoveicolo, posteggiato nel parcheggio privato dell’albergo.
Per l’uomo è logico ritenere responsabile la società che gestisce la struttura. Consequenziale, quindi, la richiesta di risarcimento dei danni subiti, quantificati in 6mila euro, avanzata nei confronti dell’hotel, e ciò, secondo l’uomo, in ragione dell’inadempimento al contratto di deposito del motoveicolo.
Su questo punto, però, la società alberghiera replica in modo secco: non si è mai concluso un contratto di deposito del motoveicolo, in quanto non vi è stata consegna delle chiavi né affidamento del veicolo.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: il cliente dell’albergo non ha diritto ad alcun indennizzo. Ciò perché lo spazio delimitato adibito a parcheggio dei clienti dell’albergo era privo di cancello e vi si poteva accedere liberamente dalla via pubblica e i cartelli indicanti che il parcheggio era incustodito erano presenti già al momento del fatto. Inoltre, sempre secondo i giudici di merito, la videosorveglianza dell’area ove si trovava il parcheggio non equivaleva all’assunzione, da parte dell’albergatore, dell’obbligo di custodia dei veicoli ivi parcheggiati, e quindi l’applicabilità della disciplina del deposito ordinario o del deposito alberghiero, con conseguente esclusione della responsabilità in capo all’albergatore, era determinata dalla consegna o meno del veicolo o delle relative chiavi all’albergatore, in quanto solo in caso di consegna poteva ritenersi concluso un ordinario contratto di deposito, essendo il contratto di natura reale. Di conseguenza, va esclusa, sempre secondo i giudici di merito, l’ipotesi dell’affidamento incolpevole in capo al cliente in ordine all’assunzione, da parte dell’albergatore, dell’obbligo di custodia, essendo ciò impedito dalla presenza dei cartelli che rendevano evidente il carattere incustodito del parcheggio.
Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal cliente dell’hotel. Impossibile anche per i magistrati di terzo grado riconoscergli un indennizzo economico, a carico della società alberghiera, a seguito del furto del suo motoveicolo.
Decisivo il riferimento al Codice Civile, meglio alla disposizione con cui si sancisce che le previsioni sulla responsabilità dell’albergatore non si applicano ai veicoli. Logico, quindi, secondo i magistrati, ricondurre il parcheggio in albergo alle norme generali relative alla custodia dei veicoli. Ne consegue che l’albergatore è chiamato a rispondere dei danni ai veicoli secondo le regole del deposito ordinario, a condizione che sia ravvisabile la conclusione di un contratto di deposito.
In questa prospettiva, perciò, è utile richiamare il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi del veicolo al vetturiere dell’albergo dove alloggia, con tale atto, che integra l’affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e del veicolo a titolo di cortesia, si perfeziona un ordinario contratto di deposito, da cui scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto.
Applicando questa prospettiva alla vicenda oggetto del processo, è fondamentale prendere atto che tra primo e secondo grado si è esclusa la conclusione tra albergatore e cliente di un contratto di deposito, con riguardo al parcheggio del veicolo nell’area scoperta e liberamente accessibile dalla via pubblica di pertinenza della struttura alberghiera.
Prive di fondamento, precisano i magistrati di Cassazione, le deduzioni del cliente dell’albergo, deduzioni secondo cui sarebbe stato concluso, per comportamento concludente, un contratto di parcheggio, poiché, invece, si è escluso qualsiasi profilo di affidamento della cosa in custodia – ossia il motoveicolo – all’albergatore.
Tirando le somme, per sostenere l’esistenza di comportamento concludente tale da comportare la conclusione di un contratto che comportasse un obbligo di custodia in capo all’albergatore, il cliente presuppone l’esistenza di fatti non accertati in ordine alla collocazione, solo dopo l’accaduto, dei cartelli che avvertivano del fatto che il parcheggio era incustodito e in ordine al fatto che la videosorveglianza fosse destinata all’area di parcheggio. Di conseguenza, non è possibile neanche ravvisare, nella specifica vicenda, l’offerta di un servizio di custodia poiché mancanti le caratteristiche tipiche del deposito, quali l’esistenza di uno spazio adibito al parcheggio chiuso e delimitato da sbarre in entrata e in uscita, l’assenza di cartelli prima dell’ingresso con l’avvertenza che si tratti di parcheggio non custodito, l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita.

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