La chiamata al 118 può essere messa a disposizione dell’assicurazione

Quando ci sono dubbi sulla ricostruzione dell’incidente stradale che ha portato alla richiesta di risarcimento, la compagnia assicurativa può chiedere l’accesso alla registrazione della chiamata al 118

La chiamata al 118 può essere messa a disposizione dell’assicurazione

A seguito di un sinistro stradale e della conseguente richiesta di risarcimento danni, la compagnia assicurativa chiedeva all’ASL locale la possibilità di accedere alla registrazione della chiamata al 118.

Secondo la compagnia, infatti, sussiste un interesse diretto, concreto e attuale a visionare ed estrarre copia della registrazione della richiesta telefonica di intervento, avendo rilevato che la dinamica dell’incidente riportata nella richiesta di risarcimento è in contrasto con quella accertata dai Carabinieri intervenuti sul luogo.

L’ASL ha rifiutato l’accesso ritenendo insussistenti i presupposti soggettivi per l’accesso ai documenti richiesti, contenenti dati sensibili dell’interessato.

La vicenda è approdata dinanzi al TAR che ha accolto il ricorso (TAR Puglia, sez. II, sent., 5 febbraio 2024, n. 171).

Difatti, «la posizione di natura “conoscitiva” azionata dalla ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, oggetto della richiesta stragiudiziale di risarcimento e di, eventuale e futuro, scrutinio avanti il Giudice civile».

Nessun dubbio, dunque, sulla sussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto in capo alla ricorrente all’accesso ai documenti in questione. «Tale interesse – si legge nella sentenza - si lega, inoltre, anche a quello mutualistico a che eventuali frodi assicurative non comportino una lievitazione dei premi in danno di tutti gli altri assicurati».

Ciò posto, in virtù del fatto che il documento contiene effettivamente dei dati sensibili, occorre contemperare i contrapposti interessi in giochi alla luce dei principi di proporzionalità e minimizzazione.

In conclusione, sussiste la «legittimazione all’accesso da parte della società ricorrente, nei limiti in cui ciò non vada a ledere la riservatezza di terzi estranei alla vicenda in questione, ovvero contenga dati sensibili o elementi affatto estranei al sinistro».

L’ASL dovrà quindi concedere l’ostensione del file audio in questione, previo oscuramento delle parti estranee alla richiesta risarcitoria e contenenti dati identificativi o sensibili non pertinenti.

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