Pagamento eseguito da un soggetto poi fallito: catalogabile come adempimento di un debito proprio
Conseguente la inapplicabilità di quanto previsto dalla legge fallimentare in materia di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito

Il pagamento eseguito, in adempimento di un debito giuridicamente assunto mediante espromissione, da un soggetto successivamente fallito costituisce adempimento di un debito proprio, con conseguente inapplicabilità di quanto previsto dalla legge fallimentare in materia di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 13030 del 15 maggio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che l’assunzione dell’obbligo da parte del debitore esclude la sua estraneità al rapporto obbligatorio e qualifica il pagamento come atto a titolo oneroso.
Riflettori puntati, nella specifica vicenda, sull’istanza con cui il fallimento di una società per azioni in liquidazione ha chiesto di vedere dichiarata l’inefficacia del pagamento, pari a quasi 10mila euro, eseguito in favore di uno studio legale.
Per i giudici d’Appello, però, i dettagli sono inequivocabili: il legale aveva assunto la difesa del presidente e di tre componenti del consiglio di amministrazione della società, imputati in un procedimento penale poi definito con la loro assoluzione; la società, poi fallita, con missiva ad hoc aveva comunicato allo studio legale che si sarebbe assunta l’onorario della difesa; successivamente, la società aveva provveduto al parziale pagamento versando una somma poco superiore ai 9mila e 500 euro . Tutto ciò consente, secondo i giudici d’Appello, di ritenere che la missiva, più che come accollo comunicato al creditore, doveva essere qualificato come un’espromissione, e che la prestazione eseguita dalla società poi fallita, nei rapporti coi beneficiari, aveva, di conseguenza, natura gratuita. Anche perché la società, nell’assumersi il debito dei propri soci ed amministratori, non lo ha fatto per estinguere una sua eventuale posizione debitoria nei loro confronti e, dunque, non ha tratto alcun concreto vantaggio patrimoniale dall’operazione, ed il pagamento eseguito dalla società, avendo riguardato un’obbligazione che trovava fonte in un contratto a titolo gratuito, è, allo stesso modo, un atto gratuito, pur se formalmente ricollegabile, in virtù dell’espromissione, ad un debito (anche) proprio.
Per i giudici d’Appello, poi, adempiere, ovvero obbligarsi ad adempiere, un debito altrui o accollarsi un debito altrui sono negozi che partecipano della medesima natura e hanno il medesimo fine, per cui se compiuti in mancanza di vincoli sottostanti col debitore, sono tutti (per causa concreta) a titolo gratuito.
Questa visione viene messa in discussione dai magistrati di Cassazione, i quali ritengono legittime le obiezioni sollevate dallo studio legale.
Decisivo il richiamo al principio secondo cui, ai fini della dichiarazione d’inefficacia degli atti a titolo gratuito, alla luce della legge fallimentare, la valutazione di gratuità od onerosità dell’atto dev’essere operata con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che esso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. Dunque, la relativa classificazione non può fondarsi sull’esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa. In caso, poi, di pagamento da parte di un terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui esso sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito solo quando dall’operazione che esso conclude (sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi), il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed abbia inteso così recare un vantaggio al debitore. Invece, la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte in cui il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege.
Resta, nondimeno, il fatto che soltanto in caso di atto di adempimento di un debito cui il solvens, poi fallito, sia (rimasto) estraneo può porsi la questione della sua qualificazione giuridica come atto gratuito ovvero oneroso: non anche, evidentemente, nel caso in cui esso abbia eseguito il pagamento di un debito che, a seguito di un accordo di assunzione, come l’espromissione, abbia fatto giuridicamente proprio, trattandosi, in tali ipotesi, di un atto di adempimento in senso proprio.
Tornando alla vicenda in esame, i giudici precisano che l’assunzione, da parte della società fallita, dell’obbligo di corrispondere il compenso versato allo studio, escludendone l’estraneità al rapporto obbligatorio, consente, in effetti, di ravvisare nel relativo pagamento l’adempimento di un debito proprio e, quindi, un atto a titolo oneroso.