Payback per i dispositivi medici: interviene la Corte Costituzionale
Due importanti sentenze della Corte Consulta (n. 139 e 140 del 22 luglio 2024) hanno focalizzato l'attenzione sul complesso meccanismo del payback in ambito sanitario.

Al centro della questione vi è l'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, che impone un limite alla spesa regionale per i dispositivi medici.
Secondo tali norme, se una Regione supera il tetto di spesa, le imprese fornendo dispositivi ai Servizi sanitari regionali devono partecipare parzialmente al ripiano dell'eccesso. Il periodo 2015-2018 prevedeva specificamente la procedura per determinare la quota di ripiano a carico di ciascuna impresa (comma 9-bis inserito nel 2022 nell’art. 9-ter).
Ulteriori disposizioni sono state stabilite nell'art. 8 del decreto legge n. 34 del 2023. Questa norma istituiva un fondo statale da assegnare alle Regioni che superavano il tetto di spesa, limitando la partecipazione delle imprese al 48% del ripiano se rinunciavano a contestazioni legali.
La Corte si è pronunciata su queste leggi con due sentenze cruciali.
La sentenza n. 139 ha dichiarato incostituzionali le restrizioni che condizionavano la riduzione dei pagamenti delle imprese alla rinuncia al contenzioso. Tale decisione garantisce ora a tutte le imprese una riduzione del 48% dei pagamenti.
Con la sentenza n. 140, la Corte ha invece respinto le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 9-ter del decreto legge n. 78 del 2015 per il periodo 2015-2018. Si è sottolineato che il meccanismo, seppur controverso, si configura come un contributo solidaristico legittimo correlato all'importanza dei dispositivi medici per la salute pubblica durante gravi difficoltà economiche.
Le sentenze hanno chiarito che le imprese devono ora versare il 48% del contributo senza condizioni, senza intralciare il mantenimento dei prezzi dei dispositivi medici. Inoltre, la disposizione contestata è stata reputata conforme all'articolo 23 della Costituzione riguardante l'imposizione di prestazioni patrimoniali, senza avere effetto retroattivo.