Cartella nulla: non provata la necessaria raccomandata informativa al contribuente
Risulta decisiva la mancanza di documentazione in merito a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ossia l’avvenuta consegna dell’avviso di liquidazione sotteso alla cartella

Cartella nulla, e contribuente salvo, se manca la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 22 maggio 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio), i quali hanno dovuto prendere atto, nel contenzioso in esame, della mancanza di documentazione in merito a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ossia l’avvenuta consegna dell’avviso di liquidazione, sotteso alla cartella, nelle mani della moglie del contribuente.
In ballo una cartella di pagamento per imposta di registro per atti giudiziari, relativamente all’anno 2006.
Per il contribuente l’atto è illegittimo per la decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione.
In primo grado i giudici danno ragione all’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’avviso di liquidazione sotteso alla cartella sia stato regolarmente notificato, nel maggio del 2009, a mani della moglie del contribuente, avviso a cui ha fatto seguito la spedizione della raccomandata.
In secondo grado, però, il contribuente sostiene l’intervenuta decadenza, in quanto l’ufficio non ha provato l’invio della raccomandata con il deposito della distinta di invio ma ha solo indicato il numero della raccomandata. Pertanto, risulta decorso il termine di decadenza della notifica dell’atto presupposto.
Per i giudici di secondo grado, le obiezioni sollevate dal contribuente sono corrette.
In generale, la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie, la moglie convivente del contribuente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’invio della raccomandata informativa. In particolare, la norma dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest’ultimo adempimento è da intendersi come elemento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell’atto.
Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente del contribuente, con annessa raccomandata, il cui invio deve essere provato materialmente.
Per contro, dall’esame dei fascicoli emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all’invio della prefata raccomandata. In sostanza, la prova richiesta non è stata fornita, in merito alla necessaria raccomandata. Non risulta provata la regolare successione degli atti, e, pertanto, la nullità dell’atto prodromico porta alla nullità dell’atto successivo.