Spese per i figli: il corso extrascolastico di lingua inglese ha carattere ordinario
Irrilevante, quindi, il mancato preventivo assenso da parte dell’altro genitore a sostenere l’impegno economico

In materia di spese straordinarie nell’interesse dei figli, i corsi di lingua inglese extrascolastici hanno carattere ordinario e rispondono ad obiettive esigenze invalse nel tessuto sociale, essendo ormai consolidata consuetudine delle famiglie somministrare ai figli minori un’educazione in lingue straniere integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici, e ciò al fine di affrontare adeguatamente sia gli studi universitari sia il percorso lavorativo futuro. Per tali spese, quindi, la mancanza della preventiva informazione e del preventivo assenso dell’altro genitore non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro genitore.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 17017 del 25 giugno 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto tra due ex coniugi in merito al pagamento pro quota di alcune voci di spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori.
Riflettori puntati soprattutto sull’esborso economico relativo alla frequenza di corsi di inglese extrascolastici. Per i giudici Tribunale, non si può parlare di spese necessarie. Di parere opposto, invece, i giudici di Cassazione, soprattutto alla luce della oramai ordinaria dinamica dell’educazione di figli minori. Invero, risponde alla consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese (ma non solo) somministrare ai figli in età minore un’educazione in lingue straniere (specie in relazione all’inglese), integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di poter affrontare adeguatamente sia gli studi universitari, sia il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta. Tale consuetudine risponde ad obiettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto sociale, in esso ormai profondamente radicate, da rendere incontestabile sia il carattere ordinario delle spese straordinarie afferenti ai corsi di lingua inglese, sia la relativa utilità per il figlio che ne fruisce. Ne consegue che, per tale tipologia di spese, la mancanza della preventiva informazione e del preventivo assenso dell’altro genitore non determina automaticamente il venir meno del diritto ad un rimborso parziale in favore del genitore che le ha sostenute.